Con il decreto legge n. 18 del 14/02/16 (Misure urgenti per la riforma delle banca di credito cooperativo) è stata introdotta, all’art. 16, una disposizione che agevola la vendita nelle aste giudiziarie.
La nuova norma prevede che per i trasferimenti della proprietà o di altri diritti reali su beni immobili, nell’ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare (aste), le imposte da pagare (registro, ipotecaria e catastale) non sono nella misura ordinaria, che è complessivamente del 10%, ma nella misura fissa di 200 euro.
Come è evidente si consente, per chi acquista un immobile in sede di asta, di avere uno sconto fiscale considerevole. Per esempio se l’assegnazione ha per oggetto un immobile al prezzo di 200.000,00 euro il risparmio è di 18.000,00. Questa operazione determinerà per lo Stato una perdita del gettito fiscale quantificato nel decreto per 220 milioni di euro. Ovviamente questa mancanza di gettito dovrà essere coperta nel bilancio 2016 o attraverso riduzioni della spesa (cosa improbabile) o con l’aumento del debito (vietato dai vincoli europei, per fortuna) o con l’aumento di altre imposte (cosa più probabile).
La cosa più grave e che fa sorgere profili di incostituzionalità è la previsione che lo sconto fiscale è applicabile solo se l’immobile viene rivenduto entro due anni dall’assegnazione. Se la rivendita non avviene nel biennio successivo all’assegnazione l’assegnatario dovr